Art. 3.

      1. I consorzi scolastici sono enti privati istituiti con atto notarile e registrati alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Lo statuto di ogni consorzio deve prevedere i seguenti organi di gestione e le rispettive funzioni ad essi attribuite:

          a) l'assemblea dei soci;

          b) il consiglio direttivo;

          c) il presidente;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Oltre allo statuto ogni consorzio scolastico deve essere dotato di un regolamento interno. Il regolamento disciplina l'organizzazione, le nomine e le competenze degli organi consortili di cui al comma 1, prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio e indica la relativa quota annuale di partecipazione.